Art. 15.
(Organi consultivi delle regioni, delle province e dei comuni).

      1. Le regioni, per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente

 

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legge, istituiscono, mediante appositi regolamenti, commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo, con compiti analoghi a quelli del Consiglio per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 14. Nell'istituzione e nell'organizzazione di tali commissioni, sono osservati i seguenti princìpi generali:

          a) scelta dei componenti tra soggetti di elevata qualificazione professionale;

          b) rappresentatività in seno alle commissioni delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali presenti sul rispettivo territorio di competenza;

          c) rappresentatività in seno alle commissioni delle associazioni di categoria e dei sindacati del settore;

          d) rappresentatività in seno alle commissioni delle province e dei comuni della rispettiva regione;

          d) presenza per almeno un terzo dei componenti di soggetti con specifiche competenze di carattere economico-finanziario;

          e) assenza in capo ai componenti di situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;

          f) pubblicità dei lavori.

      2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
      3. Le province e i comuni, per l'assolvimento dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge, possono istituire, mediante appositi regolamenti, commissioni analoghe a quelle previste dal comma 1. Nell'istituzione e nell'organizzazione di tali commissioni, sono osservati i seguenti princìpi generali:

          a) scelta dei componenti tra soggetti di elevata qualificazione professionale;

 

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          b) rappresentatività in seno alle commissioni delle associazioni di categoria e dei sindacati del settore;

          c) presenza per almeno un terzo dei componenti di soggetti con specifiche competenze di carattere economico-finanziario;

          d) assenza in capo ai componenti di situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati in uno dei settori dello spettacolo dal vivo;

          e) pubblicità dei lavori.

      4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5.
      5. È istituito presso ogni regione l'osservatorio regionale dello spettacolo dal vivo. L'osservatorio regionale svolge funzioni di studio e di monitoraggio sul mercato regionale dello spettacolo dal vivo e sul sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore a supporto dei compiti propri della regione e delle attività delle commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo. Le regioni istituiscono l'osservatorio con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La SIAE fornisce agli osservatori regionali i dati utili alle loro esigenze analitiche. Gli osservatori regionali possono avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca. In caso di necessità, gli osservatori regionali possono altresì avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti privati, attraverso appositi bandi di gara.
      6. Le province e i comuni possono dotarsi di servizi analoghi agli osservatori regionali dello spettacolo dal vivo di cui al comma 5 con competenze analoghe e specificatamente limitate al rispettivo territorio provinciale e comunale.
      7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, commi 4 e 5.

 

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